Art. 5

Istruzioni alle squadre di intervento rapido alle frontiere

In vigore dal 11 lug 2007
Istruzioni alle squadre di intervento rapido alle frontiere 1.   Durante la missione, le istruzioni alle squadre sono impartite dallo Stato membro ospitante conformemente al piano operativo di cui all’articolo 8 sexies del regolamento (CE) n. 2007/2004. 2.   L’Agenzia, tramite il suo agente di coordinamento di cui all’articolo 8 octies del regolamento (CE) n. 2007/2004, può comunicare i suoi pareri sulle istruzioni allo Stato membro ospitante il quale, in tale eventualità, ne tiene conto. 3.   A norma dell’articolo 8 octies del regolamento (CE) n. 2007/2004, lo Stato membro ospitante fornisce all’agente di coordinamento tutta l’assistenza necessaria, compreso il pieno accesso alle squadre in qualsiasi momento per tutta la durata della missione.
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