Art. 4
Composizione e invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere
In vigore dal 11 lug 2007
Composizione e invio delle squadre di intervento rapido alle frontiere
1. La composizione delle squadre è determinata dall’Agenzia a norma dell’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 2007/2004 come modificato dal presente regolamento. L’invio è disciplinato dall’articolo 8 quinquies del medesimo regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia, su proposta del direttore esecutivo della stessa, decide a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri sui profili e sul numero totale di guardie di frontiera da mettere a disposizione per le squadre (pool d’intervento rapido). La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero totale delle guardie di frontiera del pool d’intervento rapido. Gli Stati membri contribuiscono al pool d’intervento rapido tramite un pool di esperti nazionali in base ai diversi profili stabiliti, designando le guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti.
3. Su richiesta dell’Agenzia, gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera per una missione, a meno che non siano confrontati a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento di compiti nazionali. Lo Stato membro di origine conserva la sua autonomia per quanto riguarda la selezione del personale e la durata della missione.
4. I costi relativi alle attività di cui al paragrafo 1 sono sostenuti dall’Agenzia a norma dell’ nonies del regolamento (CE) n. 2007/2004.
Storico versioni
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