Art. 3
Definizioni
In vigore dal 11 lug 2007
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1)
«Agenzia»: l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea;
2)
«membri delle squadre»: le guardie di frontiera di Stati membri che operano nelle squadre di intervento rapido alle frontiere e non appartengono allo Stato membro ospitante;
3)
«Stato membro richiedente»: lo Stato membro le cui autorità competenti chiedono all’Agenzia di inviare squadre di intervento rapido alle frontiere nel suo territorio;
4)
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel cui territorio è inviata una squadra di intervento rapido alle frontiere;
5)
«Stato membro di origine»: lo Stato membro di cui un membro della squadra è guardia di frontiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:863:oj#art-3