Art. 3

Definizioni

In vigore dal 11 lug 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1) «Agenzia»: l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea; 2) «membri delle squadre»: le guardie di frontiera di Stati membri che operano nelle squadre di intervento rapido alle frontiere e non appartengono allo Stato membro ospitante; 3) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro le cui autorità competenti chiedono all’Agenzia di inviare squadre di intervento rapido alle frontiere nel suo territorio; 4) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel cui territorio è inviata una squadra di intervento rapido alle frontiere; 5) «Stato membro di origine»: lo Stato membro di cui un membro della squadra è guardia di frontiera.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2007/863) — Testo vigente | Portale Normativo