Art. 1

Oggetto

In vigore dal 11 lug 2007
Oggetto 1.   Il presente regolamento istituisce un meccanismo volto a fornire assistenza operativa rapida per un periodo limitato allo Stato membro che ne faccia richiesta e che si trovi a fare fronte a sollecitazioni urgenti ed eccezionali, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio dello Stato membro, attraverso la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere (di seguito «squadre»). Il presente regolamento definisce inoltre i compiti che devono essere svolti e le competenze che devono essere esercitate dai membri delle squadre nelle operazioni condotte in uno Stato membro diverso dal loro. 2.   Il presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004, a seguito dell’istituzione del meccanismo di cui al paragrafo 1 e ai fini della definizione dei compiti che devono essere svolti e delle competenze che devono essere esercitate dalle guardie di frontiera degli Stati membri che prendono parte a operazioni congiunte e a progetti pilota svolti in un altro Stato membro. 3.   A norma degli del regolamento (CE) n. 2007/2004, è fornita l’assistenza tecnica necessaria a uno Stato membro che la richieda.
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