Art. 8
Documento di riconoscimento
In vigore dal 11 lug 2007
Documento di riconoscimento
1. L’Agenzia, in collaborazione con lo Stato membro ospitante, rilascia ai membri delle squadre un documento di identificazione nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante e in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea, che attesta anche il diritto del titolare di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all’, paragrafo 1. Nel documento figurano i seguenti dati del membro della squadra:
a)
nome e cittadinanza;
b)
grado; e
c)
una fotografia digitale recente.
2. Il documento è restituito all’Agenzia al termine della missione della squadra.
Storico versioni
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