Art. 9

Legislazione applicabile

In vigore dal 11 lug 2007
Legislazione applicabile 1.   Nello svolgere i compiti ed esercitare le competenze di cui all’, paragrafo 1, i membri delle squadre osservano la normativa comunitaria e la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante. 2.   Nello svolgere i compiti ed esercitare le competenze di cui all’, paragrafo 1, i membri delle squadre restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri d’origine. 3.   Le norme specifiche in materia di porto ed uso di armi d’ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, nonché dell’uso della forza, figurano all’, paragrafi 5, 6 e 7. 4.   Le norme specifiche in materia di responsabilità civile e penale figurano rispettivamente agli .
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