Art. 10

Responsabilità civile

In vigore dal 11 lug 2007
Responsabilità civile 1.   Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le loro operazioni, conformemente alla sua normativa nazionale. 2.   Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro d’origine per ottenere da quest’ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti erogati alle vittime o agli aventi diritto. 3.   Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro ospitante o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso. 4.   Eventuali controversie tra Stati membri quanto all’applicazione dei paragrafi 2 e 3, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell’articolo 239 del trattato. 5.   Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l’Agenzia sostiene le spese connesse ai danni causati all’equipaggiamento dell’Agenzia durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.
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