Art. 5

Svolgimento del procedimento

In vigore dal 11 lug 2007
Svolgimento del procedimento 1.   Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. L’organo giurisdizionale procede ad un’udienza se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti. L’organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un’udienza sia manifestamente superflua per l’equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente. 2.   Dopo aver ricevuto il modulo di domanda debitamente compilato, l’organo giurisdizionale compila la parte I del modulo di replica standard C di cui all’allegato III. Una copia del modulo di domanda e, se del caso, dei documenti giustificativi, unitamente al modulo di replica compilato, sono notificati al convenuto secondo le modalità di cui all’. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato. 3.   Il convenuto replica entro trenta giorni dalla notifica dei moduli di domanda e di replica, compilando la parte II del modulo di replica standard C, corredato, ove opportuno, dei documenti giustificativi pertinenti e ritrasmettendolo all’organo giurisdizionale competente, o in ogni altro modo idoneo senza avvalersi del modulo di replica. 4.   Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l’organo giurisdizionale ne invia una copia all’attore, insieme ad eventuali documenti giustificativi pertinenti. 5.   Se nella sua replica il convenuto sostiene che il valore di una controversia non pecuniaria supera il limite stabilito all’, paragrafo 1, l’organo giurisdizionale decide entro trenta giorni dall’invio della replica all’attore se la controversia rientra nel campo d’applicazione del presente regolamento. Tale decisione non può essere impugnata autonomamente. 6.   Eventuali domande riconvenzionali, da presentare utilizzando il modulo standard A, e tutti i relativi documenti giustificativi, sono notificati all’attore secondo le modalità di cui all’. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione. L’attore ha trenta giorni di tempo dalla data della notifica per rispondere ad eventuali domande riconvenzionali. 7.   Se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di cui all’, paragrafo 1, la domanda principale e la domanda riconvenzionale non sono esaminate secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Gli nonché i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, per analogia, alle domande riconvenzionali.
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Svolgimento del procedimento (Art. 5 Regolamento (UE) 2007/861) — Testo vigente | Portale Normativo