Art. 3
Controversie transfrontaliere
In vigore dal 11 lug 2007
Controversie transfrontaliere
1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito.
2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.
3. La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.
Storico versioni
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