Art. 3

Controversie transfrontaliere

In vigore dal 11 lug 2007
Controversie transfrontaliere 1.   Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito. 2.   Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001. 3.   La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.
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