Art. 2

Campo d’applicazione

In vigore dal 11 lug 2007
Campo d’applicazione 1.   Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non ecceda 2 000 EUR alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii). 2.   Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti le seguenti materie: a) stato o capacità giuridica delle persone fisiche; b) regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari; c) fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini; d) sicurezza sociale; e) arbitrato; f) diritto del lavoro; g) affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro; h) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione. 3.   Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.
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Campo d’applicazione (Art. 2 Regolamento (UE) 2007/861) — Testo vigente | Portale Normativo