Art. 4

Introduzione del procedimento

In vigore dal 11 lug 2007
Introduzione del procedimento 1.   L’attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all’allegato I e presentandolo all’organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai mezzi di comunicazione che ritengono accettabili. La Commissione rende disponibile al pubblico tali informazioni. 3.   Se la domanda non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento l’organo giurisdizionale ne informa l’attore. A meno che l’attore non ritiri la domanda, l’organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento. 4.   Se l’organo giurisdizionale ritiene che le informazioni fornite dall’attore non siano pertinenti o non siano sufficientemente chiare o se il modulo di domanda non è completato correttamente, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, esso concede all’attore l’opportunità di completare o rettificare il modulo di domanda o di fornire informazioni o documenti supplementari o di ritirare la domanda entro un termine stabilito. L’organo giurisdizionale utilizza a tale scopo il modulo standard B di cui all’allegato II. Qualora la pretesa sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, oppure l’attore non completi o rettifichi il modulo di domanda entro il termine stabilito, la domanda viene respinta. 5.   Gli Stati membri garantiscono che il modulo di domanda sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato.
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