Art. 7

Conclusione del procedimento

In vigore dal 11 lug 2007
Conclusione del procedimento 1.   Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell’attore entro il termine di cui all’, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza oppure: a) richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni; oppure b) assume le prove a norma dell’; oppure c) ordina la comparizione delle parti ad un’udienza da tenersi entro trenta giorni dall’ordinanza. 2.   L’organo giurisdizionale emette la sentenza entro trenta giorni da eventuali udienze o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia. La sentenza è notificata alle parti secondo le modalità di cui all’. 3.   In mancanza di replica della parte interessata entro i termini di cui all’, paragrafo 3 o 6, l’organo giurisdizionale emette una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domanda riconvenzionale.
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