Art. 9
Assunzione delle prove
In vigore dal 11 lug 2007
Assunzione delle prove
1. L’organo giurisdizionale determina i mezzi di assunzione delle prove e l’ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Può ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti. Può inoltre ammettere l’assunzione di prove tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili.
2. L’organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se ciò è necessario ai fini della sentenza. Nell’adottare tale decisione l’organo giurisdizionale tiene conto delle relative spese.
3. L’organo giurisdizionale ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.
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