Art. 9

Assunzione delle prove

In vigore dal 11 lug 2007
Assunzione delle prove 1.   L’organo giurisdizionale determina i mezzi di assunzione delle prove e l’ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Può ammettere l’assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti. Può inoltre ammettere l’assunzione di prove tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili. 2.   L’organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se ciò è necessario ai fini della sentenza. Nell’adottare tale decisione l’organo giurisdizionale tiene conto delle relative spese. 3.   L’organo giurisdizionale ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:861:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Assunzione delle prove (Art. 9 Regolamento (UE) 2007/861) — Testo vigente | Portale Normativo