Art. 13

Notificazione e/o comunicazione degli atti

In vigore dal 11 lug 2007
Notificazione e/o comunicazione degli atti 1.   La notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata. 2.   Se la notificazione e/o comunicazione non può essere effettuata a norma del paragrafo 1, essa può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli o 14 del regolamento (CE) n. 805/2004.
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Notificazione e/o comunicazione degli atti (Art. 13 Regolamento (UE) 2007/861) — Testo vigente | Portale Normativo