Art. 13
Notificazione e/o comunicazione degli atti
In vigore dal 11 lug 2007
Notificazione e/o comunicazione degli atti
1. La notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.
2. Se la notificazione e/o comunicazione non può essere effettuata a norma del paragrafo 1, essa può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli o 14 del regolamento (CE) n. 805/2004.
Storico versioni
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