Art. 12
Mandato dell’organo giurisdizionale
In vigore dal 11 lug 2007
Mandato dell’organo giurisdizionale
1. L’organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia.
2. Se necessario, l’organo giurisdizionale informa le parti in merito alle questioni procedurali.
3. Ove possibile, l’organo giurisdizionale tenta di pervenire ad una conciliazione tra le parti.
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