Art. 14
Termini
In vigore dal 11 lug 2007
Termini
1. Qualora l’organo giurisdizionale fissi un termine, la parte interessata è informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.
2. In circostanze eccezionali, se necessario per tutelare i diritti delle parti, l’organo giurisdizionale può prorogare i termini previsti dall’, paragrafo 4, dall’, paragrafi 3 e 6, e dall’, paragrafo 1.
3. Se, in circostanze eccezionali, non è possibile per l’organo giurisdizionale rispettare i termini previsti dall’, paragrafi da 2 a 6, e dall’, esso adotta nel minor tempo possibile i provvedimenti richiesti da tali disposizioni.
Storico versioni
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