Art. 25
Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni
In vigore dal 11 lug 2007
Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni
1. Entro il 1o gennaio 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;
b)
i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell’, paragrafo 1;
c)
la possibilità di impugnazione in base al proprio diritto processuale a norma dell’ e l’organo giurisdizionale innanzi al quale può essere presentata;
d)
le lingue ammesse a norma dell’, paragrafo 2, lettera b);
e)
quali sono le autorità competenti per l’esecuzione e quali sono le autorità competenti ai fini dell’applicazione dell’.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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