Art. 17

Impugnazione

In vigore dal 11 lug 2007
Impugnazione 1.   Gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità di impugnazione contro una sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità specificando i termini in cui presentare l’impugnazione. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico. 2.   L’ si applica ad ogni mezzo di impugnazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:861:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo