Art. 18

Norme minime per il riesame della sentenza

In vigore dal 11 lug 2007
Norme minime per il riesame della sentenza 1.   Il convenuto è legittimato a richiedere un riesame della sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, quando: a) i) il modulo di domanda o la citazione a comparire sono stati notificati con un metodo che non fornisce la prova che gli atti sono stati ricevuti da lui personalmente, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 805/2004; e ii) la notificazione e/o comunicazione non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare la propria replica, per ragioni a lui non imputabili; oppure b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali, per ragioni a lui non imputabili; purché in entrambi i casi agisca tempestivamente. 2.   Se l’organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui al paragrafo 1 è applicabile, la sentenza resta esecutiva. Se l’organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:861:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo