Art. 18 · Norme minime per il riesame della sentenza

Art. 18

Norme minime per il riesame della sentenza

In vigore dal 11 lug 2007
Norme minime per il riesame della sentenza 1.   Il convenuto è legittimato a richiedere un riesame della sentenza resa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, quando: a) i) il modulo di domanda o la citazione a comparire sono stati notificati con un metodo che non fornisce la prova che gli atti sono stati ricevuti da lui personalmente, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 805/2004; e ii) la notificazione e/o comunicazione non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare la propria replica, per ragioni a lui non imputabili; oppure b) il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali, per ragioni a lui non imputabili; purché in entrambi i casi agisca tempestivamente. 2.   Se l’organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui al paragrafo 1 è applicabile, la sentenza resta esecutiva. Se l’organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla.
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