Art. 21

Procedimento di esecuzione

In vigore dal 11 lug 2007
Procedimento di esecuzione 1.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione. Tutte le sentenze emesse nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione. 2.   La parte che richiede l’esecuzione della sentenza è tenuta a fornire: a) una copia della sentenza che soddisfi le condizioni di autenticità necessarie; e b) una copia del certificato di cui all’, paragrafo 2, e se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l’esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali ammette il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il contenuto del modulo D è tradotto da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri. 3.   La parte che richiede l’esecuzione della sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non è tenuta ad avere né: a) un rappresentante autorizzato; né b) un recapito postale; nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l’esecuzione. 4.   Alla parte che in uno Stato membro chieda l’esecuzione di una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.
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