Art. 23
Sospensione o limitazione dell’esecuzione
In vigore dal 11 lug 2007
Sospensione o limitazione dell’esecuzione
Se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o se una siffatta impugnazione è ancora possibile o una parte ha chiesto il riesame a norma dell’, l’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, su istanza della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione, possono:
a)
limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi; o
b)
subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determinano l’importo; oppure
c)
in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.
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