Art. 26
Misure di attuazione
In vigore dal 11 lug 2007
Misure di attuazione
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, con riferimento agli aggiornamenti o alle modifiche tecniche dei moduli di cui agli allegati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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