Art. 15

Procedura di comitato

In vigore dal 20 giu 2007
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all’, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi 1 a 4, e l' della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa.
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