Art. 13
Sanzioni
In vigore dal 20 giu 2007
Sanzioni
1. Gli Stati membri fissano le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento da parte dei costruttori e adottano le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione entro il 2 gennaio 2009 e la informano immediatamente di tutte le successive modifiche ad esse relative.
2. Le violazioni soggette a sanzioni comprendono:
a)
il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure che sfociano in azioni di richiamo;
b)
la falsificazione dei risultati delle prove relative all'omologazione o alla conformità in servizio;
c)
la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare azioni di richiamo o il ritiro dell'omologazione;
d)
l'impiego di dispositivi difettosi;
e
e)
il rifiuto di consentire l'accesso alle informazioni.
Storico versioni
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