Art. 13

Sanzioni

In vigore dal 20 giu 2007
Sanzioni 1.   Gli Stati membri fissano le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento da parte dei costruttori e adottano le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione entro il 2 gennaio 2009 e la informano immediatamente di tutte le successive modifiche ad esse relative. 2.   Le violazioni soggette a sanzioni comprendono: a) il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure che sfociano in azioni di richiamo; b) la falsificazione dei risultati delle prove relative all'omologazione o alla conformità in servizio; c) la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare azioni di richiamo o il ritiro dell'omologazione; d) l'impiego di dispositivi difettosi; e e) il rifiuto di consentire l'accesso alle informazioni.
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Sanzioni (Art. 13 Regolamento (UE) 2007/715) — Testo vigente | Portale Normativo