Art. 11
Omologazione delle parti di ricambio
In vigore dal 20 giu 2007
Omologazione delle parti di ricambio
1. Le autorità nazionali vietano la vendita o l'installazione su un veicolo di dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento nuovi, destinati a veicoli omologati ai sensi del presente regolamento, qualora essi non siano di un tipo per il quale è stata rilasciata un'omologazione ai sensi del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione.
2. Le autorità nazionali possono continuare a rilasciare estensioni dell'omologazione CE ai dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento concepiti per norme precedenti il presente regolamento alle condizioni applicate in origine. Le autorità nazionali vietano la vendita o l'installazione su un veicolo di tali dispositivi antinquinamento di ricambio qualora essi non siano di un tipo per il quale è stata rilasciata un'adeguata omologazione.
3. I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento destinati a veicoli omologati prima dell'adozione delle prescrizioni in materia di omologazione delle componenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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