Art. 12
Incentivi finanziari
In vigore dal 20 giu 2007
Incentivi finanziari
1. Gli Stati membri possono introdurre incentivi finanziari che si applicano alla produzione in serie di veicoli conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione.
Tali incentivi sono validi per tutti i veicoli nuovi, in vendita sul mercato di uno Stato membro, che siano conformi almeno ai valori limite di emissione di cui alla tabella 1 dell'allegato I prima delle date fissate all', paragrafo 3. Essi cessano di essere applicati in tali date.
A partire dalle date di cui all', paragrafo 3 e sino alle date di cui all', paragrafo 5, possono essere concessi incentivi finanziari applicabili unicamente ai veicoli nuovi in vendita sul mercato di uno Stato membro che siano conformi ai valori limite di emissione di cui alla tabella 2 dell'allegato I. Gli incentivi cessano di essere applicati alle date di cui all', paragrafo 5.
2. Gli Stati membri possono concedere incentivi finanziari per ammodernare i veicoli in servizio e per demolire quelli che non sono conformi.
3. Per ogni tipo di veicolo gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 non superano il costo supplementare dei dispositivi tecnici montati per soddisfare i limiti delle emissioni fissati nell'allegato I, costo d'installazione compreso.
4. La Commissione è informata in tempo utile dei progetti per introdurre o modificare gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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