Art. 14
Ridefinizione delle specifiche
In vigore dal 20 giu 2007
Ridefinizione delle specifiche
1. La Commissione esamina la possibilità di includere le emissioni di metano nel calcolo delle emissioni di biossido di carbonio. Se necessario, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta corredata di misure volte a eliminare o limitare le emissioni di metano.
2. Al termine del programma sulla misurazione del particolato, effettuato sotto l'egida del World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, e al più tardi al momento dell'entrata in vigore della norma Euro 6, la Commissione adotta le misure in appresso, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo senza ridurre le ambizioni attuali per quanto riguarda l'ambiente:
a)
modifica del presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, per ricalibrare i valori limite indicati nell’allegato I del presente regolamento in base alla massa di particolato e a introdurvi valori limite basati sul numero di particelle in modo da stabilire un’ampia correlazione con i valori limite di massa della benzina e del gasolio;
b)
l’adozione di un metodo rivisto di misura per il particolato e di un valore limite per il numero di particelle, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3.
3. La Commissione verifica le procedure, le prove e i requisiti di cui all’, paragrafo 3, nonché i cicli di prova utilizzati per misurare le emissioni. Qualora tale revisione accerti che queste non sono più adeguate, o non riflettono più le reali emissioni mondiali, sono adattate per dare adeguato riscontro alle emissioni generate dalla vera guida su strada. Le necessarie misure, concepite per modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
4. La Commissione tiene sotto controllo gli agenti inquinanti soggetti ai requisiti e alle prove di cui all’, paragrafo 3. Qualora la Commissione concluda che è necessario regolamentare le emissioni di ulteriori agenti inquinanti, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per modificare di conseguenza il presente regolamento.
5. La Commissione riesamina i limiti di emissione di cui all’allegato I, tabella 4 per le emissioni dallo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo una prova di partenza a freddo e presenta, ove opportuno, una proposta al Parlamento europeo e Consiglio al fine di rendere più rigorosi i limiti di emissione.
6. I pertinenti allegati della direttiva 2005/55/CE sono modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, al fine di prevedere requisiti per l’omologazione di tutti i veicoli che rientrano nell'ambito d’applicazione della direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2007:715:oj#art-14