Art. 5
Requisiti e prove
In vigore dal 20 giu 2007
Requisiti e prove
1. Il costruttore produce i veicoli in modo che progetto, costruzione e assemblaggio dei componenti che influiscono sulle emissioni permettano che il veicolo, nell’uso normale, soddisfi il presente regolamento e i relativi provvedimenti d’attuazione.
2. L’uso di impianti di manipolazione che riducono l’efficacia di sistemi di controllo delle emissioni è vietato. Tale divieto non si applica quando:
a)
l’impianto si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli;
b)
l’impianto non funziona dopo l’avvio del motore;
c)
le condizioni sono in sostanza comprese nelle procedure di prova a verifica delle emissioni per evaporazione e delle emissioni medie dallo scarico.
3. I metodi, le prove e i requisiti specifici per l’omologazione stabiliti dal presente paragrafo, nonché i requisiti per attuare il paragrafo 2, intesi a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3. Essi comprendono i requisiti relativi ai seguenti elementi:
a)
emissioni dallo scarico, compresi i cicli di prova, emissioni a bassa temperatura ambiente, emissioni a regime di minimo, opacità del fumo, funzionamento e rigenerazione corretti dei sistemi di post-trattamento;
b)
emissioni per evaporazione e del basamento motore;
c)
sistemi OBD e prestazione dei dispositivi di controllo dell'inquinamento in condizioni d’uso;
d)
durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento, conformità in servizio, conformità della produzione e controlli tecnici;
e)
misurazione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo di carburante;
f)
veicoli ibridi e veicoli a carburante alternativo;
g)
estensione dell’omologazione e requisiti per i piccoli costruttori;
h)
attrezzatura di prova;
e
i)
carburanti di riferimento, come benzina, gasolio, gas e biocarburanti, come il bioetanolo, il biodiesel e il biogas.
I requisiti di cui sopra si applicano, se del caso, ai veicoli indipendentemente dal tipo di carburante da essi utilizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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