Art. 6

Obblighi dei costruttori

In vigore dal 20 giu 2007
Obblighi dei costruttori 1.   I costruttori consentono, attraverso siti web e un formato standardizzato, in modo facile, rapido e non discriminatorio rispetto al contenuto predisposto o all'accesso consentito ai concessionari/meccanici autorizzati, un accesso illimitato e normalizzato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli anche agli operatori indipendenti. Al fine di facilitare il conseguimento di questo obiettivo, le informazioni devono essere presentate coerentemente, inizialmente in conformità ai requisiti tecnici del formato OASIS (23). I costruttori mettono inoltre a disposizione materiale informativo agli operatori indipendenti, nonché ai concessionari/meccanici autorizzati. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono: a) identificazione inequivocabile del veicolo; b) manuali di uso e manutenzione; c) manuali tecnici; d) informazioni sulle componenti e le diagnosi (come valori di misurazione teorici minimi e massimi); e) schemi di cablaggio; f) codici diagnostici di guasto (compresi i codici specifici dei costruttori); g) numero di identificazione della calibratura del software applicabile a un tipo di veicolo; h) informazioni su strumenti e accessori brevettati e fornite per mezzo di tali strumenti e accessori brevettati; e i) informazioni sui registri di dati e dati bidirezionali di monitoraggio e prova. 3.   Concessionari/meccanici autorizzati in seno al sistema di distribuzione di un certo costruttore di veicoli sono considerati operatori indipendenti ai fini del presente regolamento se forniscono servizi di riparazione o di manutenzione a veicoli di un costruttore del cui sistema di distribuzione essi non sono membri. 4.   Le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli sono accessibili sempre, salvo disposizione contraria a fini di manutenzione del sistema di informazione. 5.   Per fabbricare o riparare componenti OBD di ricambio, strumenti diagnostici e attrezzature di prova, i costruttori forniscono, senza discriminare, le pertinenti informazioni OBD e le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i fabbricanti/meccanici interessati di componenti, strumenti diagnostici o attrezzatura di prova. 6.   Ai fini della progettazione e della costruzione di apparecchiature automobilistiche per veicoli a combustibile alternativo, i costruttori forniscono, senza discriminare, le pertinenti informazioni OBD e le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i costruttori, installatori e/o meccanici autorizzati in materia di apparecchiature per veicoli a combustibile alternativo. 7.   Quando chiede l’omologazione CE o nazionale, il costruttore deve provare all’autorità di omologazione il rispetto del presente regolamento riguardo l'accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli e delle informazioni di cui al paragrafo 5. Se, in quel momento, le informazioni non sono ancora disponibili o conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti d'attuazione, il costruttore le fornisce entro sei mesi dalla data dell'omologazione. Se la conformità non viene provata entro tale periodo, l'autorità d'omologazione adotta misure adeguate per garantire la conformità. Il costruttore modifica e completa l’informazione per la riparazione e la manutenzione dei veicoli sui propri siti web nel momento stesso in cui essa è accessibile ai meccanici autorizzati.
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