Art. 7
Spese di accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli
In vigore dal 20 giu 2007
Spese di accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli
1. I costruttori possono fatturare spese ragionevoli e proporzionate di accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli di cui al presente regolamento; le spese non sono ragionevoli né proporzionate se scoraggiano l’accesso senza tener conto dell’ampiezza dell’uso fattone dall’operatore indipendente.
2. I costruttori mettono a disposizione le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli su base giornaliera, mensile e annua, fatturando spese d’accesso diverse a seconda dei rispettivi periodi per i quali esso viene consentito.
Storico versioni
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