Art. 3
Definizioni
In vigore dal 20 giu 2007
Definizioni
Nell’ambito delle finalità del presente regolamento e dei suoi provvedimenti di attuazione si applicano le seguenti definizioni:
1)
«veicolo ibrido»: veicolo munito di almeno due diversi convertitori d’energia e di due diversi sistemi di stoccaggio (sul veicolo) dell’energia per la sua propulsione;
2)
«veicoli atti ad adempiere a specifiche esigenze sociali»: veicoli diesel della categoria M1 che possono essere:
a)
veicoli per uso speciale definiti nella direttiva 70/156/CEE con massa di riferimento superiore a 2 000 kg;
b)
veicoli con massa di riferimento superiore a 2 000 kg e progettati per il trasporto di 7 o più occupanti, compreso il conducente, salvo, a partire dal 1o settembre 2012, i veicoli della categoria M1G definiti nella direttiva 70/156/CEE;
oppure
c)
veicoli con massa di riferimento superiore a 1 760 kg usati specificamente per scopi commerciali e adibiti al trasporto di sedie a rotelle all'interno del veicolo.
3)
«massa di riferimento»: massa del veicolo in ordine di marcia, meno la massa forfettaria del conducente di 75 kg, più una massa forfettaria di 100 kg;
4)
«gas inquinanti»: emissioni dei gas di scarico di monossido di carbonio, ossidi di azoto, espressi in equivalente di biossido d’azoto (NO2) e di idrocarburi;
5)
«particolato»: componenti dei gas di scarico, eliminate dai gas di scarico diluiti a una temperatura massima di 325 °K (52 °C), mediante filtri descritti nella procedura di prova per verificare le emissioni medie dallo scarico;
6)
«emissioni dallo scarico»: emissione di gas inquinanti e di particolato;
7)
«emissioni per evaporazione»: vapori di idrocarburi emessi dal sistema di alimentazione del carburante di un veicolo, non proveniente dalle emissioni dallo scarico;
8)
«basamento motore»: spazi nel motore o al suo esterno, collegati alla coppa dell’olio con passaggi interni o esterni, attraverso i quali gas e vapori possono essere emessi;
9)
«sistema diagnostico di bordo» o «sistema OBD»: sistema di controllo delle emissioni in grado di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante codici di guasto inseriti nella memoria di un computer;
10)
«impianto di manipolazione»: ogni elemento di progetto che rilevi temperatura, velocità del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri, al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni che riduca l’efficacia di tale sistema in modi che è lecito attendersi durante il normale funzionamento e il normale uso del veicolo;
11)
«dispositivo di controllo dell'inquinamento»: componente di un veicolo che controlla e/o limita le emissioni dallo scarico e per evaporazione;
12)
«dispositivo d'origine di controllo dell'inquinamento»: un dispositivo di controllo dell'inquinamento o l'insieme di tali dispositivi coperti dall'omologazione concessa al veicolo;
13)
«dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento»: dispositivo di controllo dell'inquinamento o l'insieme di tali dispositivi destinato a sostituire un dispositivo d’origine di controllo dell'inquinamento e che può essere omologato come entità tecnica separata, come definita dalla direttiva 70/156/CEE;
14)
«informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione»: ogni informazione sulla diagnosi, la manutenzione, l’ispezione, il controllo periodico, la riparazione, la riprogrammazione o la riinizializzazione del veicolo fornita dai costruttori ai propri concessionari/meccanici autorizzati, con tutti gli emendamenti e supplementi successivi a tale informazione. Tali informazioni comprendono tutte le spiegazioni necessarie per l'installazione di parti o dispositivi sul veicolo;
15)
«operatori indipendenti»: imprese diverse dai concessionari e meccanici autorizzati, coinvolte direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione dei veicoli a motore: meccanici, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o parti di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, a servizi d’ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e meccanici di dispositivi per veicoli alimentati da combustibili alternativi;
16)
«biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti mediante biomassa;
17)
«veicolo alimentato da carburante alternativo»: un veicolo in grado di funzionare utilizzando almeno un tipo di carburante che sia gassoso a temperatura e pressione atmosferica, oppure derivato da oli sostanzialmente non minerali.
Storico versioni
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