Art. 17

Abrogazione

In vigore dal 20 giu 2007
Abrogazione 1.   Le seguenti direttive sono abrogate a decorrere dal 2 gennaio 2013: — direttiva 70/220/CEE, — direttiva 72/306/CEE, — direttiva 74/290/CEE, — direttiva 77/102/CEE, — direttiva 78/665/CEE, — direttiva 80/1268/CEE, — direttiva 83/351/CEE, — direttiva 88/76/CEE, — direttiva 88/436/CEE, — direttiva 89/458/CEE, — direttiva 91/441/CEE, — direttiva 93/59/CEE, — direttiva 93/116/CE, — direttiva 94/12/CE, — direttiva 96/44/CE, — direttiva 96/69/CE, — direttiva 98/69/CE, — direttiva 98/77/CE, — direttiva 1999/100/CE, — direttiva 1999/102/CE, — direttiva 2001/1/CE, — direttiva 2001/100/CE, — direttiva 2002/80/CE, — direttiva 2003/76/CE, — direttiva 2004/3/CE. 2.   Gli allegati II e V della direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989, recante adeguamento al progresso tecnico delle direttive 70/157/CEE 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE e 80/1269/CEE del Consiglio concernenti i veicoli a motore (24), sono soppressi a decorrere dal 2 gennaio 2013. 3.   I riferimenti alle direttive abrogate vanno intesi come riferimenti al presente regolamento. 4.   Gli Stati membri abrogano la legislazione di attuazione adottata ai sensi delle direttive di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 2 gennaio 2013.
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Abrogazione (Art. 17 Regolamento (UE) 2007/715) — Testo vigente | Portale Normativo