Art. 8

Programmi di lavoro pluriennali e annuali

In vigore dal 20 giu 2007
Programmi di lavoro pluriennali e annuali 1.   Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, la Commissione applica i criteri di cui all' e gli obiettivi e le priorità definiti nel quadro delle decisioni n. 1692/96/CE e n. 1364/2006/CE al momento della fissazione dei programmi di lavoro pluriennali e annuali. 2.   Un programma di lavoro pluriennale nel settore dei trasporti riguarda i progetti prioritari e i sistemi di gestione del traffico stradale, aereo, ferroviario, fluviale, costiero e marittimo. L'importo della dotazione finanziaria è compreso tra l'80 % e l'85 % delle risorse di bilancio di cui all' riservate ai trasporti. 3.   Il programma di lavoro annuale nel settore dei trasporti applica i criteri per la concessione del contributo finanziario ai progetti di interesse comune non inclusi nel programma pluriennale. 4.   Il programma di lavoro annuale nel settore dell'energia applica i criteri per la concessione del contributo finanziario ai progetti di interesse comune. 5.   Il programma di lavoro pluriennale è riesaminato almeno a metà periodo e, se necessario, riveduto secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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