Art. 6

Forme e modalità del contributo finanziario della Comunità

In vigore dal 20 giu 2007
Forme e modalità del contributo finanziario della Comunità 1.   Il contributo finanziario della Comunità relativo ai progetti d'interesse comune, può assumere una o più delle forme seguenti: a) sovvenzioni per studi o lavori; b) nel settore dei trasporti, sovvenzioni per lavori nel quadro dei meccanismi di remunerazione per la disponibilità dell'opera; c) abbuoni di interessi sui prestiti concessi dalla BEI o da altri organismi finanziari pubblici o privati; d) contributo finanziario all'accantonamento e all'allocazione dei capitali per garanzie che la BEI dovrà emettere sulle risorse proprie a titolo dello strumento di garanzia dei prestiti. Tali garanzie non possono avere durata superiore a cinque anni dalla data di messa in funzione del progetto. Eccezionalmente, in casi debitamente giustificati, una garanzia può essere concessa per un periodo sino a sette anni. Il contributo allo strumento di garanzia dei prestiti a carico del bilancio generale dell'Unione europea non può eccedere 500 milioni di EUR. La BEI contribuisce con un importo di pari entità. L'esposizione della Comunità in relazione allo strumento di garanzia dei prestiti, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all'importo del contributo comunitario allo strumento di garanzia dei prestiti e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione europea. Il rischio residuo relativo a tutte le operazioni è sostenuto dalla BEI. Le principali modalità, condizioni e procedure relative allo strumento di garanzia dei prestiti sono esposte nell'allegato; e) partecipazione al capitale di rischio per quanto riguarda i fondi d'investimento o gli istituti finanziari analoghi, la cui priorità è fornire capitali di rischio per i progetti di reti transeuropee e che comportano considerevoli investimenti del settore privato; tale partecipazione al capitale di rischio non supera l'1 % delle risorse di bilancio di cui all'; f) contributo finanziario alle attività delle imprese comuni connesse a progetti. 2.   L'importo del contributo finanziario della Comunità concesso nelle forme di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e f), tiene conto dei criteri di cui all' e non supera le seguenti percentuali: a) studi: il 50 % del costo ammissibile, a prescindere dal tipo di progetto di interesse comune di cui si tratta; b) lavori: i) progetti prioritari nel settore dei trasporti: — al massimo il 20 % del costo ammissibile, — al massimo il 30 % del costo ammissibile per le sezioni transfrontaliere a condizione che gli Stati membri interessati abbiano presentato alla Commissione tutte le garanzie necessarie sulla solidità finanziaria e sul calendario per la realizzazione del progetto; ii) progetti nel settore dell'energia: al massimo il 10 % del costo ammissibile; iii) progetti nel settore dei trasporti diversi dai progetti prioritari: al massimo il 10 % del costo ammissibile; c) sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS): i) elementi installati a terra: al massimo il 50 % del costo ammissibile degli studi e dei lavori; ii) elementi a bordo: — al massimo il 50 % del costo ammissibile di sviluppo e realizzazione dei prototipi per l'installazione dell'ERTMS su materiale rotabile esistente, a condizione che il prototipo sia certificato in almeno due Stati membri, — al massimo il 50 % del costo ammissibile delle attrezzature di serie per l'installazione dell'ERTMS su materiale rotabile; la Commissione fissa tuttavia, nel quadro del programma pluriennale, un importo massimo di intervento per unità di trazione; d) sistemi di gestione del traffico stradale, aereo, fluviale, marittimo e costiero: al massimo il 20 % del costo ammissibile dei lavori. 3.   Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, la Commissione determina le misure di applicazione per gli strumenti di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), del presente articolo.
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