Art. 15
Procedure di comitato
In vigore dal 20 giu 2007
Procedure di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. La BEI designa un proprio rappresentante presso il comitato che non partecipa al voto.
Storico versioni
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