Art. 14
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
In vigore dal 20 giu 2007
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può procedere a controlli e verifiche in loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche effettuate sul posto dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (10).
2. Le condizioni che disciplinano l'assegnazione del contributo finanziario della Comunità possono prevedere in particolare una supervisione e controlli finanziari effettuati dalla Commissione, o da un rappresentate da questa autorizzato, nonché verifiche, eventualmente in loco, da parte della Corte dei conti.
3. Lo Stato membro interessato e la Commissione si trasmettono immediatamente tutte le informazioni appropriate relative ai risultati dei controlli effettuati.
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