Art. 13

Annullamento, riduzione, sospensione e soppressione del contributo

In vigore dal 20 giu 2007
Annullamento, riduzione, sospensione e soppressione del contributo 1.   Previo esame adeguato e dopo aver fornito ai beneficiari e agli Stati membri interessati la possibilità di presentare le loro osservazioni entro una determinata scadenza, la Commissione: a) sopprime, tranne nei casi debitamente giustificati, il contributo finanziario concesso per progetti o parti di progetti la cui realizzazione non è iniziata entro i due anni successivi alla data di inizio del progetto stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo; b) può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo finanziario: i) in caso di irregolarità commesse nell'attuazione del progetto o di una parte di progetto, in relazione alle disposizioni del diritto comunitario; e ii) in caso di inosservanza di una delle condizioni che disciplinano l'assegnazione del contributo finanziario, in particolare se una modifica importante che influisce sulla natura di un progetto o sulle modalità di attuazione è stata apportata senza l'approvazione della Commissione; c) può, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, chiedere il rimborso del contributo finanziario concesso se, entro quattro anni dalla data di conclusione stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo, la realizzazione della parte di progetto che ne beneficia non è stata terminata. 2.   La Commissione può recuperare la totalità o parte delle somme già versate: a) ove necessario, in particolare a seguito di annullamento, soppressione o riduzione del contributo finanziario o di richiesta di rimborso del contributo finanziario; o b) in caso di cumulo di contributi finanziari comunitari per una parte di un progetto.
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Annullamento, riduzione, sospensione e soppressione del contributo (Art. 13 Regolamento (UE) 2007/680) — Testo vigente | Portale Normativo