Art. 11
Responsabilità degli Stati membri
In vigore dal 20 giu 2007
Responsabilità degli Stati membri
1. Nella loro sfera di responsabilità gli Stati membri si adoperano per realizzare i progetti d'interesse comune che beneficiano del contributo finanziario della Comunità concesso ai sensi del presente regolamento.
2. Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano che le spese siano state effettivamente sostenute e siano conformi ai progetti o a parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione durante i controlli in loco.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 2 e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.
Storico versioni
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