Art. 9
Concessione del contributo finanziario della Comunità
In vigore dal 20 giu 2007
Concessione del contributo finanziario della Comunità
1. A seguito di ogni invito a presentare proposte in base ai programmi di lavoro pluriennali o annuali di cui all', paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, fissa l'ammontare del contributo finanziario concesso ai progetti o alle parti di progetti selezionati. La Commissione ne precisa le condizioni e le modalità di applicazione.
2. La Commissione notifica ai beneficiari e agli Stati membri interessati la concessione di un contributo finanziario.
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