Art. 10

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 20 giu 2007
Disposizioni finanziarie 1.   Gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali. Ogni anno la Commissione impegna le diverse rate annuali tenendo conto dello stato di avanzamento dei progetti o delle fasi dei progetti che beneficiano di un contributo finanziario, delle esigenze previste e delle disponibilità di bilancio. Il calendario indicativo dell'impegno delle diverse rate annuali è comunicato ai beneficiari e agli Stati membri interessati. 2.   Il contributo comunitario può coprire unicamente le spese connesse ai progetti sostenute dai beneficiari o da terzi responsabili dell'esecuzione di un progetto. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di contributo finanziario. Le spese risultanti da progetti compresi nel programma pluriennale possono essere ammissibili a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in corso, a partire dal 1o gennaio 2007. L'IVA non è una spesa ammissibile, eccezion fatta per l'IVA non rimborsabile. 3.   I pagamenti sono effettuati sotto forma di prefinanziamento, versamenti intermedi e pagamento a saldo. Le modalità di pagamento sono definite tenendo conto in particolare dell'attuazione pluriennale dei progetti infrastrutturali. Il prefinanziamento oppure, ove prevista, la prima rata sono versati al momento della concessione del contributo finanziario. Qualsiasi versamento intermedio viene erogato in base alle richieste di pagamento, fatta salva l'osservanza delle disposizioni dell'. Il pagamento a saldo è effettuato dopo l'approvazione della relazione finale riguardante il progetto presentata dal beneficiario e certificata dagli Stati membri interessati, nella quale figurano tutte le spese effettivamente sostenute. 4.   Nel caso di meccanismi di remunerazione per la disponibilità dell'opera, il primo pagamento prefinanziamento è erogato entro un periodo massimo di tre anni dalla concessione del contributo finanziario comunitario previa certificazione da parte degli Stati membri dell'inizio del progetto e previa presentazione del rispettivo contratto di partenariato pubblico-privato. Altri pagamenti di prefinanziamento possono essere erogati previa certificazione degli Stati membri dei progressi compiuti nella realizzazione del progetto. Il pagamento del saldo viene effettuato dopo l'inizio della fase operativa del progetto, previa verifica che l'infrastruttura è stata consegnata e certificazione da parte dello Stato membro o degli Stati membri che le spese di cui si chiede il rimborso siano state effettivamente sostenute, nonché dopo aver ottenuto la prova che l'importo complessivo dei pagamenti basati sulla disponibilità copre l'importo del contributo finanziario comunitario. Qualora non sia effettuato alcun pagamento basato sulla disponibilità a seguito della mancata consegna dell'infrastruttura da parte di quest'ultimo, la Commissione recupera i pagamenti di prefinanziamento erogati.
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