Art. 11 · Responsabilità degli Stati membri

Art. 11

Responsabilità degli Stati membri

In vigore dal 20 giu 2007
Responsabilità degli Stati membri 1.   Nella loro sfera di responsabilità gli Stati membri si adoperano per realizzare i progetti d'interesse comune che beneficiano del contributo finanziario della Comunità concesso ai sensi del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano che le spese siano state effettivamente sostenute e siano conformi ai progetti o a parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione durante i controlli in loco. 3.   Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 2 e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.
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