Art. 17

Informazione e pubblicità

In vigore dal 20 giu 2007
Informazione e pubblicità 1.   Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulle attività realizzate a norma del presente regolamento. La relazione deve contenere una valutazione dei risultati conseguiti grazie all'aiuto finanziario comunitario nei vari ambiti d'applicazione con riferimento agli obiettivi iniziali, nonché un capitolo sui contenuti e sull'attuazione del programma pluriennale in corso. La relazione deve presentare inoltre informazioni relative alle fonti di finanziamento di ogni progetto. 2.   Gli Stati membri interessati ed eventualmente i beneficiari curano che sia data adeguata pubblicità ai contributi concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nella realizzazione dei progetti.
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Informazione e pubblicità (Art. 17 Regolamento (UE) 2007/680) — Testo vigente | Portale Normativo