Art. 5
Selezione dei progetti
In vigore dal 20 giu 2007
Selezione dei progetti
1. I progetti di interesse comune beneficiano di un contributo finanziario della Comunità in funzione del grado in cui contribuiscono agli obiettivi e alle priorità definite dalle decisioni n. 1692/96/CE e n. 1364/2006/CE.
2. Nel settore dei trasporti è rivolta particolare attenzione ai seguenti progetti:
a)
progetti prioritari;
b)
progetti volti ad eliminare le strozzature, in particolare nel quadro di progetti prioritari;
c)
progetti presentati o sostenuti congiuntamente da almeno due Stati membri, in particolare quelli che riguardano sezioni transfrontaliere;
d)
progetti che contribuiscono alla continuità della rete e all'ottimizzazione della sua capacità;
e)
progetti che contribuiscono al miglioramento della qualità del servizio offerto sulla RTE-T e che favoriscono, tra l'altro attraverso interventi infrastrutturali, la sicurezza e la protezione degli utenti e assicurano l'interoperabilità tra le reti nazionali;
f)
progetti riguardanti lo sviluppo e la realizzazione dei sistemi di gestione del traffico nell'ambito del trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, fluviale e costiero che garantiscono l'interoperabilità fra le reti nazionali;
g)
progetti che contribuiscono al completamento del mercato interno; e
h)
progetti che contribuiscono al riequilibrio delle modalità di trasporto, privilegiando quelle più rispettose dell'ambiente, quali i trasporti per vie di navigazione interne.
3. Nel settore dell'energia è rivolta particolare attenzione ai progetti di interesse europeo che contribuiscono:
a)
allo sviluppo della rete al fine di rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l'isolamento delle regioni svantaggiate e insulari della Comunità;
b)
all'ottimizzazione della capacità della rete e al completamento del mercato interno dell'energia, in particolare i progetti che concernono la sezione transfrontaliera;
c)
alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, alla diversificazione delle fonti dell'approvvigionamento energetico e, in particolare, i progetti concernenti le interconnessioni con i paesi terzi;
d)
alla connessione delle fonti di energia rinnovabili; e
e)
alla sicurezza, all'affidabilità e all'interoperabilità delle reti interconnesse.
4. Una decisione relativa alla concessione di un contributo finanziario della Comunità tiene conto tra l'altro dei seguenti elementi:
a)
maturità del progetto;
b)
effetto stimolante dell'intervento comunitario sui finanziamenti pubblici e privati;
c)
solidità della copertura finanziaria;
d)
ripercussioni socioeconomiche;
e)
impatto ambientale;
f)
necessità di superare ostacoli finanziari; e
g)
complessità del progetto, ad esempio a motivo della necessità di attraversare una barriera naturale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:680:oj#art-5