Art. 5

Selezione dei progetti

In vigore dal 20 giu 2007
Selezione dei progetti 1.   I progetti di interesse comune beneficiano di un contributo finanziario della Comunità in funzione del grado in cui contribuiscono agli obiettivi e alle priorità definite dalle decisioni n. 1692/96/CE e n. 1364/2006/CE. 2.   Nel settore dei trasporti è rivolta particolare attenzione ai seguenti progetti: a) progetti prioritari; b) progetti volti ad eliminare le strozzature, in particolare nel quadro di progetti prioritari; c) progetti presentati o sostenuti congiuntamente da almeno due Stati membri, in particolare quelli che riguardano sezioni transfrontaliere; d) progetti che contribuiscono alla continuità della rete e all'ottimizzazione della sua capacità; e) progetti che contribuiscono al miglioramento della qualità del servizio offerto sulla RTE-T e che favoriscono, tra l'altro attraverso interventi infrastrutturali, la sicurezza e la protezione degli utenti e assicurano l'interoperabilità tra le reti nazionali; f) progetti riguardanti lo sviluppo e la realizzazione dei sistemi di gestione del traffico nell'ambito del trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, fluviale e costiero che garantiscono l'interoperabilità fra le reti nazionali; g) progetti che contribuiscono al completamento del mercato interno; e h) progetti che contribuiscono al riequilibrio delle modalità di trasporto, privilegiando quelle più rispettose dell'ambiente, quali i trasporti per vie di navigazione interne. 3.   Nel settore dell'energia è rivolta particolare attenzione ai progetti di interesse europeo che contribuiscono: a) allo sviluppo della rete al fine di rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l'isolamento delle regioni svantaggiate e insulari della Comunità; b) all'ottimizzazione della capacità della rete e al completamento del mercato interno dell'energia, in particolare i progetti che concernono la sezione transfrontaliera; c) alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, alla diversificazione delle fonti dell'approvvigionamento energetico e, in particolare, i progetti concernenti le interconnessioni con i paesi terzi; d) alla connessione delle fonti di energia rinnovabili; e e) alla sicurezza, all'affidabilità e all'interoperabilità delle reti interconnesse. 4.   Una decisione relativa alla concessione di un contributo finanziario della Comunità tiene conto tra l'altro dei seguenti elementi: a) maturità del progetto; b) effetto stimolante dell'intervento comunitario sui finanziamenti pubblici e privati; c) solidità della copertura finanziaria; d) ripercussioni socioeconomiche; e) impatto ambientale; f) necessità di superare ostacoli finanziari; e g) complessità del progetto, ad esempio a motivo della necessità di attraversare una barriera naturale.
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