Art. 3
Ammissibilità dei progetti e delle richieste di contributo finanziario della Comunità
In vigore dal 20 giu 2007
Ammissibilità dei progetti e delle richieste di contributo finanziario della Comunità
1. Possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ai sensi del presente regolamento unicamente i progetti di interesse comune.
L'ammissibilità delle richieste di contributo finanziario della Comunità relative a questi progetti è subordinata al rispetto del diritto comunitario.
2. Unicamente nel settore dei trasporti, l'ammissibilità è inoltre subordinata all'impegno, da parte del richiedente il contributo finanziario della Comunità e, ove opportuno, degli Stati membri interessati, di contribuire finanziariamente al progetto candidato al contributo finanziario della Comunità, mobilitando eventualmente fondi privati.
3. I progetti relativi ai trasporti riguardanti una sezione transfrontaliera o una parte di tale sezione possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità se esiste un accordo scritto fra gli Stati membri interessati o fra gli Stati membri e i paesi terzi interessati concernente il completamento della sezione transfrontaliera. Eccezionalmente, quando un progetto è necessario per il collegamento alla rete di uno Stato membro o di un paese terzo limitrofi ma non attraversa realmente la frontiera, l'accordo scritto di cui sopra non è richiesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:680:oj#art-3