Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 giu 2007
Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intende per: 1) «progetto di interesse comune»: un progetto o una parte di progetto definiti di interesse comune per la Comunità, nel settore dei trasporti, nell'ambito della decisione n. 1692/96/CE o, nel settore dell'energia, nell'ambito della decisione n. 1364/2006/CE; 2) «progetto prioritario» nel settore dei trasporti: un progetto di interesse comune situato su un asse o qualsiasi altro progetto elencato nell'allegato III della decisione n. 1692/96/CE o, nel settore dell'energia, un progetto di interesse comune considerato prioritario per la Comunità nell'ambito della decisione n. 1364/2006/CE; 3) «progetto di interesse europeo» nel settore dell'energia: un progetto maturo situato su un asse prioritario di cui alla decisione n. 1364/2006/CE e che è di natura transfrontaliera o che ha un impatto significativo sulla capacità di trasmissione transfrontaliera; 4) «parte di un progetto»: ogni attività indipendente, dal punto di vista finanziario, tecnico o temporale, che concorre alla realizzazione di un progetto; 5) «sezione transfrontaliera»: le sezioni transfrontaliere di cui all'articolo 19 ter della decisione n. 1692/96/CE e le sezioni transfrontaliere che assicurano, via un paese terzo, la continuità di un progetto prioritario fra due Stati membri; 6) «strozzatura» nel settore dei trasporti: gli ostacoli alla velocità e/o alla capacità, che rendano impossibile garantire la continuità del flusso di trasporto; 7) «beneficiario»: uno o più Stati membri, organizzazioni internazionali o imprese comuni ai sensi dell'articolo 171 del trattato, o imprese o organismi pubblici o privati aventi la responsabilità totale di un progetto che si propongono di investire risorse proprie o fondi forniti da terzi al fine di realizzare un progetto; 8) «studi»: le attività necessarie alla preparazione dell'attuazione di un progetto, compresi gli studi preparatori, di fattibilità, di valutazione e di convalida e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori, necessari per la definizione e lo sviluppo completi di un progetto e per la decisione in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione dell'organizzazione finanziaria; 9) «lavori»: l'acquisto, la fornitura e la diffusione di componenti, sistemi e servizi e la realizzazione dei lavori di costruzione ed installazione relativi ad un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto; 10) «costo del progetto»: il costo totale sostenuto da un beneficiario degli studi o dei lavori direttamente legati e necessari alla realizzazione di un progetto; 11) «costo ammissibile»: la parte del costo del progetto presa in considerazione dalla Commissione per il calcolo del contributo finanziario della Comunità; 12) «strumento di garanzia sui prestiti»: una garanzia emessa dalla BEI a favore di una linea di liquidità di riserva per i progetti di interesse comune nel settore dei trasporti. Copre i rischi inerenti al servizio del debito a motivo di deficit della domanda e la conseguente imprevista perdita di risorse durante il periodo operativo iniziale del progetto. Lo strumento di garanzia sui prestiti è utilizzato solo per i progetti la cui solidità finanziaria è basata, integralmente o parzialmente, su ricavi, pedaggi o altre entrate versati dagli utenti o beneficiari o per loro conto; 13) «meccanismi di remunerazione per la disponibilità dell'opera»: sistemi di finanziamento per progetti infrastrutturali, realizzati e gestiti da un investitore privato che riceve pagamenti periodici dopo la fase di costruzione per il servizio infrastrutturale fornito. Il livello di pagamento dipende dal grado di raggiungimento dei livelli di prestazione stabiliti contrattualmente. I pagamenti per la messa a disposizione sono effettuati durante tutto il periodo di durata di un appalto tra l'ente aggiudicatore dell'appalto e il promotore del progetto e servono a coprire i costi di costruzione, di finanziamento, di manutenzione e di funzionamento.
Storico versioni

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