Art. 17

Piani di emergenza

In vigore dal 11 giu 2007
Piani di emergenza Per tutte le introduzioni non routinarie e le fasi di rilascio pilota il richiedente predispone un piano di emergenza, da sottoporre all’approvazione dell’autorità competente, il quale preveda tra l’altro la rimozione delle specie introdotte dall’ambiente o una riduzione della loro densità, da attuare in caso di eventi imprevisti che incidano negativamente sull’ambiente o sulle popolazioni autoctone. Ove si verifichi un tale evento, i piani di emergenza sono attuati senza indugio e l’autorizzazione può essere revocata, su base temporanea o permanente, secondo il disposto dell’.
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Piani di emergenza (Art. 17 Regolamento (UE) 2007/708) — Testo vigente | Portale Normativo