Art. 12
Revoca dell’autorizzazione
In vigore dal 11 giu 2007
Revoca dell’autorizzazione
L’autorità competente può revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento, su base temporanea o permanente, qualora si verifichino eventi imprevisti che incidano negativamente sull’ambiente o sulle popolazioni autoctone. Qualsiasi revoca di un’autorizzazione deve essere giustificata in base a criteri scientifici e, qualora i dati scientifici siano ancora insufficienti, in base al principio di precauzione e tenendo in debita considerazione le norme amministrative nazionali.
Storico versioni
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