Art. 13
Osservanza di altre disposizioni comunitarie
In vigore dal 11 giu 2007
Osservanza di altre disposizioni comunitarie
L’autorizzazione di un’introduzione ai sensi del presente regolamento può essere rilasciata solo qualora sia evidente che possono essere soddisfatti i requisiti previsti da altre normative, in particolare:
a)
le condizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 2006/88/CE;
b)
le condizioni previste dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (11).
Storico versioni
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