Art. 11
Movimenti che interessano Stati membri vicini
In vigore dal 11 giu 2007
Movimenti che interessano Stati membri vicini
1. Qualora l’impatto ambientale, noto o potenziale, di un movimento proposto di un organismo possa interessare gli Stati membri vicini, l’autorità competente informa lo o gli Stati membri interessati e la Commissione della propria intenzione di autorizzare tale movimento trasmettendo un progetto di decisione accompagnato da una motivazione e una sintesi della valutazione del rischio ambientale ai sensi della parte 3 dell’allegato II.
2. Gli altri Stati membri interessati possono comunicare per iscritto le loro osservazioni alla Commissione entro due mesi dalla data della notifica.
3. La Commissione, previa consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), istituito dall’articolo 33 del regolamento (CE) n. 2371/2002, e del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura, istituito dalla decisione 1999/478/CE, conferma, respinge o modifica la proposta di decisione di concedere un’autorizzazione entro sei mesi dalla data della notifica.
4. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro trenta giorni dalla sua adozione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di trenta giorni.
Storico versioni
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